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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova

Testo in vigore al

Testo unico

Capo I. Costituzione del Consorzio

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Art. 1 Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. I, II, III. R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333

1. E' costituito un Consorzio obbligatorio avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.

2. Il Consorzio ha la durata di sessanta anni e provvede direttamente:

  1. 1° all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli:

  2. 2° all'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle gia' esistenti nel porto di Genova;

  3. 3° all'esecuzione delle opere previste nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine del bacino XXVIII Ottobre e per la sistemazione del promontorio di S. Benigno, opere dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge e da compiersi entro il termine di anni dodici a decorrere dal 6 febbraio 1927;

  4. 4° Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio. La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio;

  1. 5° ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo, del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;

  2. 6° a coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorita' e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonche' a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro ed alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorita';

  3. 7° alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

3. E' per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitu' ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanita' pubblica e la dogana. Ne e' altresi' escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario.1

Art. 2 Art. 2 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art 1, e IV, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268: art. 1, p. I R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 375/1178

1. Il Consorzio e' costituito:

  1. 1) dallo Stato;

  2. 2) dalle Provincie e dai Commi determinati nei successivi articoli 3 e 19;

  3. 3) dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

Art. 3 Art. 1, p. II, R. decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 875/1178, e art. 7 R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684/1981, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 866

1. I consorziati sono rappresentati:

  1. 1° Lo Stato:

    1. 1) da otto membri e cioe':

    2. 2) dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

    3. 3) dal direttore marittimo di Genova;

    4. 4) da un funzionario di grado non inferiore al 6ª, nominato dal Ministro per le finanze;

    5. 5) da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

    6. 6) da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni:

    7. 7) dal direttore superiore della Dogana di Genova;

    8. 8) dal capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

    9. 9) dall'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova.

  2. 2° Le Provincie:

    1. 1) dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

    2. 2) da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

  3. 3° I Comuni:

    1. 1) da un rappresentante, designato dal competente podesta', per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

  4. 4° Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova:

    1. 1) da un rappresentante nominato dal suo presidente.

Art. 4 Art. 1, p. III, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875/1178, R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720/37; art. 10 decreto Ministeriale 11 gennaio 1931 (G. U. 29 gennaio, n. 23); art. 1 R. decreto 15 gennaio 1931, n. 200/446; art 2. n. IV, R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1720; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (G. U. 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383 e 1384

1. A far parte dell'assemblea generale del Consorzio sono inoltre ammessi:

  1. a) il podesta' di Genova o il suo delegato;

  2. b) un rappresentante nominato dal competente presidente per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Milano e Torino;

  3. c) un capitano marittimo nominato dalla competente Organizzazione sindacale fascista avente sede a Genova;

  4. d) i datori di lavoro rappresentati come appresso:

    1. 1) da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista industriali di Genova, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

    2. 2) da un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti di Genova, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

    3. 3) dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o da un suo delegato;

    4. 4) dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;

  5. e) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

    1. 1) dal segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

    2. 2) da altri tre rappresentanti dei lavoratori dei porti designati dal detto segretario.

Art. 5 Art. 1, p. VII, R. decreto-legge 23 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2357/768

1. Nei casi di impedimento, il presidente sara' sostituito dal direttore marittimo che ne assumera' come vice presidente tutte le funzioni.

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Art. 6 Art. 1, p. VIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 2.2 VIII, 1927, n. 2637,168; art. 1, p. IV, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753. convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512

1. Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.

2. I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti le scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

3. Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.

4. Al presidente e' assegnata una indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.

5. E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.

Art. 7 Art. 1, p. IX, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n 2637/268: art. 1, p. V. R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; articoli 6 e 7 legge 31 dicembre 1928. n 3119/379

1. Il presidente e' capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

2. Salvo i poteri sospensivi di cui all'articolo seguente e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite ovvero all'assemblea la questione che formo' gia' oggetto di delibera per parte di una sezione o delle sezioni riunite del Comitato, il presidente nella sua prima qualita' provvede con propri decreti all'esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea generale, dalle sezioni riunite del Comitato e dalle sezioni di esso, nelle forme volute dalla presente legge, e dispone di propria autorita' su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale, alle sezioni riunite del Comitato, alle sezioni.

3. Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, puo' emettere ordinanze e richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, puo' disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza per i lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

4. Nell'ambito del porto puo' inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attivita' individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuita' ed il regolare svolgimento dei servizi portuali.

5. Per straordinarie circostanze di pubblico interesse puo' altresi' richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

6. Il presidente, infine, decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalita' stabilite dall'art. 6, comma 1° e 2°, della legge 31 dicembre 1928, n. 3119/379, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

7. Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.

8. Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore e' applicabile il disposto dell'art. 7 della predetta legge sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

9. Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite ai termini del Codice per la marina mercantile.

10. L'accertamento di tali infrazioni potra' essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

Art. 7-bis

1. Nelle contravvenzioni alle ordinanze del presidente, per le quali la legge stabilisce la sola pena della ammenda, il contravventore potra', all'atto della contestazione della contravvenzione, pagare nelle mani dell'agente della forza pubblica o dell'agente o funzionario del Consorzio, l'importo dell'oblazione nella misura che all'uopo il presidente determina nelle ordinanze in materia di polizia amministrativa e di disciplina.

2. Il presidente puo' stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo ad oblazione.

3. L'agente o funzionario che accerta la contravvenzione e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia vidimato dal presidente.

4. Dell'importo netto delle oblazioni, un quarto spetta agli speciali fondi per premi agli agenti statali e agli agenti e funzionari del Consorzio che accertarono la contravvenzione, da conferirsi rispettivamente secondo le norme vigenti o secondo norme da fissarsi con regolamento del Consorzio; dei rimanenti tre quarti una meta' spetta allo Stato, e l'altra al Consorzio, perche' la devolva a fini di previdenza per i lavoratori portuali, per i loro orfani e per gli ex dipendenti del Consorzio.

5. Non piu' tardi del quinto giorno dalla riscossione, la parte dell'oblazione da conferirsi ai fondi per premi ai dipendenti statali e la parte spettante allo Stato, saranno versate all'Ufficio del registro con distinta a firma del presidente del Consorzio nella quale saranno indicate le generalita' del contravventore, la ordinanza presidenziale cui si e' contravvenuto, l'ammontare dell'oblazione e le generalita' dell'agente o funzionario che ha accertato la contravvenzione.

Art. 8 Art. 1 p. VI R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 875/1178 e art. 7 R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684-1981, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (G. U. 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383, 1384

1. In seno al Consorzio e' costituito un Comitato diviso in due Sezioni.

2. La prima Sezione, denominata «Opere portuali e gestione» e' composta dei seguenti membri:

  1. 1) il presidente del Consorzio;

  2. 2) il direttore marittimo di Genova;

  3. 3) il podesta' di Genova o un suo delegato;

  4. 4) il rappresentante del Ministero delle finanze;

  5. 5) il funzionario del Corpo del Genio civile;

  6. 6) il preside della provincia di Genova o un suo delegato;

  7. 7) il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

  8. 8) il direttore superiore della Dogana di Genova;

  9. 9) il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

  10. 10) il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.

3. Compete alla Sezione Opere portuali e gestione, deliberare:

  1. a) sui regolamenti e sulle tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 escluse solamente la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro del porto;

  2. b) sulle sopratasse di ancoraggio e sulle tasse speciali portuali, sulle merci e sui passeggeri, indicate nell'art. 23;

  3. c) su tutte le nuove concessioni di durata superiori ai cinque anni che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile, in quanto applicabili, ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo art. 22;

  4. d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori, sia a compagnie di lavoratori;

  5. e) sull'accettazione di eredita', di legati e di donazioni;

  6. f) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorita' competenti;

  7. g) sulle nomine e sulle revoche, proposte dal presidente, degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

  8. h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione;

  9. i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo, poi, la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

4. Appartiene altresi' alla Sezione Opere portuali e gestione, rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate con scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni dalla Sezione assentite e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

5. Alle sedute della prima Sezione del Comitato ed a seconda degli argomenti in discussione, intervengono, con voto consultivo, i funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi.

6. La seconda Sezione del Comitato, denominata « Lavoro », e' composta dei seguenti membri:

  1. 1) il presidente del Consorzio;

  2. 2) il direttore marittimo di Genova;

  3. 3) l'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova;

  4. 4) il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;

  5. 5) il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;

  6. 6) il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;

  7. 7) il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;

  8. 8) il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

  9. 9) i tre rappresentanti dei lavoratori dei porti in seno all'assemblea.

7. Il capo della Divisione lavoro dell'Amministrazione consortile interviene nella seconda Sezione del Comitato con voto consultivo.

8. Compete alla Sezione Lavoro deliberare:

  1. l) sui regolamenti che disciplinano i datori di lavoro, gli eventuali intermediari e i lavoratori del porto;

  2. m) sui regolamenti e sulle tariffe relativi alle operazioni e al lavoro del porto;

  3. n) sul rilascio di concessioni per imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzioni di lavori del ramo industriale su navi mercantili nell'ambito del porto;

  4. o) sull'ordinamento generale del lavoro nel porto.

9. Il Comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni gia' decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a suo giudizio, ritenga di non dare esecuzione alle deliberazioni prese dalle singolo sezioni.

10. Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

  1. p) alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla prima sezione del Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, all'impiego e ai movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

  2. q) ai progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, ai termini del successivo art. 27;

  3. r) alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

  4. s) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

  5. t) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e alla revoca del segretario generale e del ragioniere capo;

  6. u) alla organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

11. Appartiene inoltre all'assemblea generale decidere le questioni di competenza delle sezioni del Comitato e del Comitato a sezioni riunite che il presidente, a suo giudizio, intenda sottoporre a riesame.

Art. 9 Art. 1, p. VII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (G. U. 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 3782, 1383, 1384

1. La Sezione Opere portuali e gestione del Comitato non puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente ne' su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non e' stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:

  1. 1) il presidente del Consorzio;

  2. 2) il direttore marittimo di Genova;

  3. 3) il funzionario del Corpo del Genio civile;

  4. 4) il direttore superiore della Dogana di Genova;

  5. 5) il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

  6. 6) il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;

  7. 7) il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;

  8. 8) il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;

  9. 9) il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;

  10. 10) il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.

2. I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione.

Art. 10 Art. 8 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512

1. I componenti del Comitato, i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

2. Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto le sezioni riunite del Comitato e le sezioni, non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

3. In seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel caso di parita' di voti avra' prevalenza quello del presidente.
Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

Capo II. Patrimonio del Consorzio

Art. 11 Art. 9 legge 12 febbraio 1903, n. 50, art. 1, p. XI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206; art. 1, p. VIII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n 469

1. Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

  1. a) per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla legge:

    1. 1° residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897, n. 349;

    2. 2° contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni;

    3. 3° contributo annuale dato dallo Stato nella misura e nei modi indicati nel successivo art. 20;

    4. 4° frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova;

    5. 5° somme versate dai privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica del porto;

  2. b) per contribuzioni imponibili:

    1. 6° prodotto della imposizione di speciali tasse portuali e di diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati, dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge;

  3. c) per credito:

    1. 7° fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

  4. d) per liberalita':

    1. 8° beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

  5. e) per altri titoli:

    1. 9° somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio;

    2. 10° somme ricavate dalla vendita dei beni patrimoniali passati al Consorzio ai termini del successivo art. 16 ad eccezione del valore che sara' realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di San Benigno.

2. Detto valore dovra' devolversi all'Erario dello Stato nei limiti e secondo le modalita' indicate nel successivo art. 13, primo comma.

Art. 12 Art. 1, 4, 5 e 6 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473/786; art. 1, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881/1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 3 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/206; art. 1, p. I e art. 2 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 83 R. decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037; art. 1 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469

1. In correlazione a quanto forma oggetto dell'articolo precedente il Consorzio ha a sua disposizione ed amministra il fondo di lire 209.120.000 (duecentonovemilioni centoventimila) di cui ai decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881/1890, 3 gennaio 1926, n. 66/231 convertiti nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473/786, 21 marzo 1926, n. 597/922 e 24 maggio 1926, n. 898/1206.

2. Tale somma somministrata dallo Stato entro l'esercizio finanziario 1928-29 e' corrisposta al Consorzio a titolo di anticipazione per provvedere alle seguenti opere:

  1. a) opera di costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III, e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Galleria per la parte eccedente la somma di L. 53.000.000 gia' erogata dal Consorzio suddetto;

  2. b) opere di arredamento del suddetto bacino Vittorio Emanuele III;

  3. c) impianti ferroviari del suddetto bacino;

  4. d) sistemazione degli impianti ferroviari del Molo Vecchio;

  5. e) elettrificazione delle linee ferroviarie del porto;

  6. f) costruzione della Stazione marittima da passeggeri al Ponte dei Mille;

  7. g) costruzione di un bacino di carenaggio ed altre opere supplementari del porto.

3. Il Consorzio ha avuto inoltre, dallo Stato, sempre a titolo di anticipazione, ed ha erogato la somma di L. 4.680.000 durante gli esercizi finanziari 1923-25 ai sensi dell'art. 4, lettera B, del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per servizi di vigilanza attinenti alla sicurezza in porto delle merci, delle navi e delle persone, ed avra' ancora dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1959 la somma annua di L. 1.400.000 per provvedere al pagamento della quota di ammortamento sul prestito di L. 45.000.000 contratto con le Casse di Risparmio di Genova e delle Provincie Lombarde in base alle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911 per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del Molo Galleria, di cui alla lettera a) precitata.

4. Il Consorzio, infine - sulla somma di L. 108.000.000 prevista dal R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469, pel completamento del programma delle opere di ampliamento e sistemazione del porto - amministra una prima quota di L. 50.000.000 messa a sua disposizione dal citato R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, e da somministrarsi in misura non superiore a 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1932-33 e 1933-34 ed a titolo di anticipazione per provvedere ad un primo gruppo di lavori atti a completare le seguenti opere:

  1. h) costruzione dei muri di sponda degli ultimi tre sporgenti di ponente e di quelli delle calate di raccordo del bacino XXVIII Ottobre e della scogliera per l'idroscalo;

  2. i) demolizione della estremita' del Molo Vecchio, sistemazione dei ponti Doria e dei Mille, prolungamento del nuovo bacino di carenaggio alle Grazie, fino alla concorrenza di L. 18.000.000;

  3. l) eventuali spese complementari per le sopraelencate opere.1

Art. 13 Art. 1, 2, 4, 5 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786; art. 1 e 3 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881/1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101/2109, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 1 R. decreto legge 6 gennaio 1927, n. 37/173, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1425/1679; art. 1 e 2 R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639/3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43/581; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469

1. A titolo di rifusione di tutte le somme somministrate dallo Stato come all'articolo precedente e dei relativi interessi, stabiliti nella misura del 4,50 per cento a tutto il 31 dicembre 1928 e ridotti, a far tempo dal 1° gennaio 1929, al tasso annuo del 0,50 per cento, sono state stabilite le seguenti annualita':

  1. 1) per l'esercizio 1923-24 la somma di L. 7.500.000; per ciascuno degli esercizi a cominciare dal 1924-25 sino al 1926-27 una quota annua di L. 11.800.000; per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 10 luglio 1927 al 30 giugno 1933 una quota annua di L. 500.000; per ciascuno degli otto esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941 una quota annua di L. 1.000.000 da pagarsi in una sola rata posticipata per ciascun esercizio.

2. Durante gli esercizi finanziari dal 1933 al 1941 il Consorzio, in dipendenza della somministrazione di 50 milioni di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo, dovra' inoltre devolvere all'Erario sia i contributi di legge dovuti dalle Provincie e dai Comuni interessati relativamente alle opere indicate nel capoverso stesso, sia il valore che sara' realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno.

3. Per gli esercizi successivi dal 1941-42 al 1958-59, saranno corrisposte uguali rate annuali posticipate, il cui importo sara' determinato all'inizio di questo periodo, in base all'ammontare del debito complessivo residuale di tutte le somministrazioni di fondi avute dal Consorzio a titolo di anticipazione ed elencate al precedente articolo, riferito detto debito complessivo al 1° luglio 1941 salvo conguaglio per i versamenti conseguenti ad ulteriori vendite di aree della zona di S. Benigno.

4. Al pagamento di dette annualita' sono devoluti, fino a concorrenza della quota annua dovuta, i proventi delle tasse e sopratasse di cui all'art. 5.1

Art. 14 Art. 10 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268

1. Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, il n. 349, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.

2. Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle Provincie e dai Comuni ai termini dell'art. 4 della legge citata.

3. Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato le somme alla stessa dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questa eseguite ai termini della legge predetta.

Art. 15 Art. 11 legge 12 febbraio 1903, n. 50

1. Per l'acceleramento dei lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, n. 349, il Consorzio e' autorizzato a stipulare un atto speciale per surrogarsi al Municipio di Genova nella anticipazione delle somme occorrenti, ed a novare le obbligazioni per tale titolo contratte dal Municipio stesso mediante le due convenzioni rispettivamente stipulate con il R. Governo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle Provincie Lombarde il 20 agosto 1898 ed il 19 gennaio 1901, approvate, la prima con R. decreto 14 settembre 1898, e la seconda con R. decreto 3 febbraio 1901.

Art. 16 Art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333

1. Per provvedere alle opere previste al punto 3° dell'articolo 1, passano al Consorzio come beni patrimoniali, con facolta' di allinearli nelle forme di legge, per la parte destinata in base al progetto 12 agosto 1925 a costruzione di edifici ad uso privato o commerciale, le aree coi fabbricati su di essi esistenti comprese nel piano generale del progetto sopra menzionato, nonche' le aree coi fabbricati annessi, situate a nord della costruenda strada Genova, Sampierdarena, formanti parte della Cava della Chiappella, e quelle consegnate e consegnande ad uso di cava dall'Amministrazione della guerra in base alla legge 11 giugno 1914, n. 570, ed alla convenzione 21 settembre 1914, approvata con decreto del Ministro per la guerra, in data 19 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti, il 7 novembre 1914, reg. 705 - bilancio entrate - foglio 149, e registrata gratuitamente a Genova il 30 novembre 1914 al volume 403, nn. 2655 e 2656 (doppio originale).

2. I beni patrimoniali di cui sopra se non destinati ad essere alienati sono per la rimanenza assegnati al Demanio marittimo sotto la giurisdizione del Consorzio.