Sez. U, Ordinanza n. 18081 del 15/09/2015 (Rv. 636194 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda giudiziale per la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'imposizione della servitù coattiva di elettrodotto prevista dall'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 115, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 116, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)