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Sez. 3, Sentenza n. 9047 del 28/08/1995 (Rv. 493742 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Adozione dei provvedimenti richiesti per la sicurezza della scuola - Compito del personale direttivo ex art. 3 del d.P.R. n. 417 del 1974 - Sicurezza dell'edificio scolastico e delle attrezzature comprese quelle didattiche e ricreative - Uso delle attrezzature - Disciplina - Compito del consiglio di circolo o di istituto - Fattispecie in tema di responsabilità del direttore didattico.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493742-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In materia di organizzazione scolastica, l'art. 3 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato") il quale demanda, fra l'altro, al personale direttivo l'adozione dei provvedimenti richiesti per garantire la sicurezza della scuola, sia per la generalità della sua formulazione che per la finalità che gli è propria, di garantire agli alunni ed ai frequentatori della scuola in genere idonee condizioni di sicurezza, si riferisce non solo alla sicurezza dell'edificio scolastico ma anche a quella delle attrezzature di qualsiasi natura delle quali la scuola è dotata, ivi comprese quelle didattiche e ricreative, senza che in contrario possa addursi la disposizione dell'art. 6 dello stesso d.P.R., poiché questa affida al Consiglio di circolo o di istituto l'emanazione di norme regolamentari che disciplinano l'uso delle suddette attrezzature ma non anche il potere-dovere di controllo e di intervento con specifici provvedimenti (nella specie, la decisione di merito aveva affermata la responsabilità del direttore didattico per il danno subito da un allievo a causa della rottura di uno scivolo per bambini installato in una scuola elementare, ritenendo che incombesse al direttore didattico il dovere di demandare a tecnici qualificati l'installazione a regola d'arte dell'attrezzo, e di pretenderne l'opportuno collaudo, nonché di vigilare nel tempo sul buon funzionamento del medesimo. La S.C. ha confermato la decisione enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 3, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)