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Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Testo in vigore al

Capo 4. Uso particolare

Sezione 1. Ammissione temporanea

§ 1. Disposizioni generali

Art. 204 Disposizioni generali [Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l’uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.

Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell’ambito del regime.

Art. 205 Luogo di presentazione di una domanda (Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all’autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.

2. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell’articolo 136, un atto in conformità all’articolo 139 o un carnet ATA o CPD in conformità all’articolo 163 è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l’ammissione temporanea.

Art. 206 Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione [Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236.

2. L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione non è concessa per i prodotti di consumo.

3. L’autorizzazione per l’uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è concessa a condizione che l’importo del dazio all’importazione dovuto in conformità all’articolo 252, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.

§ 2. Mezzi di trasporto, palette e container, compresi i loro accessori e attrezzature

Art. 207 Disposizioni generali (Articolo 211, paragrafo 3, del codice)

L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all’articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.

Art. 208 Palette [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Il beneficio dell’esenzione totale dal dazio all’importazione si applica alle palette.

Art. 209 Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.

Art. 210 Container [Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.

L’esenzione totale dai dazi all’importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

  1. a) identità del proprietario o dell’operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d’identificazione consacrato dall’uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;

  2. b) marchi e numeri d’identificazione del container adottati dal proprietario o dall’operatore;

  3. c) tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.

Per i container di trasporto merci destinati all’uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l’identificazione del proprietario o dell’operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.

2.

Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all’articolo 163, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell’Unione.

Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell’ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.

Art. 211 Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.

Art. 212 Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Ai fini del presente articolo il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.

2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.

3.

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:

  1. a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

  2. b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.

Art. 213 Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.

Art. 214 Condizioni per la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione beneficiano dell’esenzione totale dal dazio all’importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

  1. a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell’altra nell’ambito di tale accordo;

  2. b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell’Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;

  3. c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;

  4. d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione.

Art. 215 Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell’immatricolazione, di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell’immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’uso.

2. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:

  1. a) per tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del territorio doganale dell’Unione;

  2. b) per lasciare il territorio doganale dell’Unione.

2 bis. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.

3.

Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.

L’uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.

4.

Art. 216 Esenzione dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto in altri casi [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell’Unione all’interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

  1. a) una persona stabilita al di fuori di tale territorio;

  2. b) una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.

2. L’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione.

Art. 217 Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container (Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:

  1. a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;

  2. b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;

  3. c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:

    1. i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio;

    2. ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione;

    3. iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;

  4. d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;

  5. e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;

  6. f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.

Art. 218 Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale (Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1.

Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell’Unione in esenzione totale dai dazi all’importazione in conformità all’articolo 212 ed è stato restituito a un’impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione.

Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall’impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all’interno del territorio doganale dell’Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell’Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.

La data di entrata nel territorio doganale dell’Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell’ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.

2. Un’autorizzazione per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione.

3. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

4. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 bis, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.

§ 3. Merci diverse da mezzi di trasporto, palette e container

Art. 219 Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell’Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;

  2. b) le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.

Art. 220 Materiale destinato al conforto dei marittimi [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:

  1. a) il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;

  2. b) è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio;

  3. c) è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Art. 221 Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Art. 222 Materiale medico-chirurgico e di laboratorio [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Art. 223 Animali [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

Art. 224 Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera [Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:

  1. a) attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell’Unione in cui le merci devono essere utilizzate;

  2. b) merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell’Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).