Sez. 1, Sentenza n. 1885 del 15/07/1966 (Rv. 323675 - 01)
TRASCRIZIONE - EFFETTI - CONOSCENZA DI FATTO DEL TERZO - IRRILEVANZA - CONFLITTO FRA PIU ACQUIRENTI SUCCESSIVI - PRIORITA E POZIORITA DELLA TRASCRIZIONE RISPETTO ALLA DATA DELL'ACQUISTO.*
TRASCRIZIONE - EFFETTI - CONOSCENZA DI FATTO DEL TERZO - IRRILEVANZA - CONFLITTO FRA PIU ACQUIRENTI SUCCESSIVI - PRIORITA E POZIORITA DELLA TRASCRIZIONE RISPETTO ALLA DATA DELL'ACQUISTO.*
Per gli Atti che vi sono soggetti la trascrizione costituisce una Forma di pubblicita che, ai fini dell'opponibilita ai terzi dei diritti da essi nascenti, non ammette deroghe e non puo trovare un equipollente neppure nella conoscenza che il terzo ne abbia di fatto conseguita. La previsione di tale Forma di pubblicita importa la sostituzione al principio prior in tempore potior in jure di quello, diverso, della priorita e poziorita della trascrizione. Onde, in caso di conflitto tra piu acquirenti successivi dal medesimo autore, l'avente causa che abbia trascritto per primo il suo titolo prevale sugli altri, anche se era a conoscenza del precedente acquisto altrui. In tale ipotesi ha luogo un valido ed efficace acquisto a non domino e sono inapplicabili i principi del negozio di vendita di cosa altrui, il quale ha un effetto meramente obbligatorio immediato ed uno reale, o traslativo, eventuale e differito al momento in cui il venditore acquisti la proprieta della cosa venduta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)