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Statuto speciale per la Sardegna

Testo in vigore al

Art. 25

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

1. I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge regionale.

Art. 27

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28

1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 30

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminate da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Art. 31

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendimento consuntivo presentati dalla Giunta.

2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

Art. 33

1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

2. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e', promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della. Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza a assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il GOverno della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma dei presente articolo Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Art. 34

1. Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Art. 35

1. Il Presidente della Regione e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

2. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 38

1. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Art. 39

1. L'ufficio di Presidente della Regione e di membro della Giunta e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 40

1. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianita'.

Art. 41

1. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione e dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione.

2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Art. 42

1. Il Consiglio regionale ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.

Titolo V. Enti locali

Art. 43

1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

2. Con legge regionale possono essere modificate circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformita' alla volonta' delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

Art. 44

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Art. 45

1. La, Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.