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Sez. 1, Sentenza n. 7771 del 14/07/1993 (Rv. 483148 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati | Rivalutazione monetaria per credito di lavoro tardivamente soddisfatto - Importo - Ritenuta di acconto - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483148-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati

La rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., quale componente essenziale del credito di lavoro tardivamente soddisfatto, partecipa della natura retributiva del credito originario e trova fonte esclusiva e diretta nella prestazione dell'attività lavorativa. Ne consegue che il relativo importo deve essere assoggettato a tutte le norme giuridiche proprie del credito di lavoro, comprese quelle di cui agli artt. 46, primo comma, e 48, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in forza delle quali il reddito di lavoro dipendente, costituito da "tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato", è soggetto alla ritenuta a titolo di acconto che il datore di lavoro è obbligato ad operare all'atto del pagamento, a norma dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)