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Sez. 3, Sentenza n. 23744 del 10/11/2009 (Rv. 609975 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Svalutazione monetaria - Domanda di riconoscimento del maggior danno - Ammissibilità ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2009-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609975-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

In tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, nè costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 cod. civ. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)