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Sez. 3, Ordinanza n. 19591 del 29/09/2004 (Rv. 577433 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto concluso all' interno dei locali commerciali - Inapplicabilità del D.Lgs 1992/50 - Requisito di stabilità, esteriormente riconoscibile, dell'attività esercitata nel locale commerciale - Mancanza di indicazione del luogo tra le sedi dell'impresa - Mancanza delle licenze amministrative per l' esercizio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577433-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Per stabilire se il luogo ove è concluso un contratto con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi rientra nella nozione di locale commerciale - nel qual caso è inapplicabile il D.Lgs 15 gennaio 1992 n. 50, tra cui l' art. 12, secondo il quale la competenza territoriale a decidere la relativa controversia spetta inderogabilmente al giudice del luogo residenza o domicilio del consumatore - è necessario che l' attività commerciale ivi esercitata sia stabile e che tale requisito sia obbiettivamente riconoscibile, mentre a tal fine non rilevano né la circostanza che il luogo non sia indicato quale sede dell'impresa nel registro presso la CCIIAA, né che l' esercizio in esso dell' attività commerciale avvenga senza le apposite licenze amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 1, Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)