Sez. 6, Sentenza n. 11054 del 26/10/1983 Ud. (dep. 22/12/1983) Rv. 161836 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - NOZIONE - PREVIO CONCERTO - PARTECIPAZIONE ALL'ESECUZIONE MATERIALE DEL REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - NOZIONE - PREVIO CONCERTO - PARTECIPAZIONE ALL'ESECUZIONE MATERIALE DEL REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Secondo il sistema del codice penale vigente, il concorso di persone nel reato risponde ad una concezione unitaria nel senso che l'attività del singolo, che si sia inserita con efficacia causale nella produzione dell'evento, si integra con quella dei compartecipi, con la conseguenza che l'evento stesso viene considerato come l'effetto dell'Azione combinata di tutti. Pertanto, l'attività costitutiva del concorso non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale del reato, ma quella riguardante un qualsiasi apporto all'Azione criminosa, senza che sia necessario un previo concerto da parte di tutti gli imputati. (nella specie è stato ritenuto concorrente nel reato di peculato - addebitato al sindaco, che in danno del comune si era appropriato di somme di danaro, liquidando ad una farmacia da lui gestita per interposta persona, l'importo corrispondente a medicinali non consegnati ai presentatori di false ricette - il medico che tali ricette aveva falsamente compilate). (Conf mass n 148819, ma sul principio generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)