Sez. 4, Sentenza n. 28745 del 17/01/2002 Ud. (dep. 26/07/2002) Rv. 222060 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contratto di mezzadria - Applicabilità della normativa - Fondamento.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Le norme in tema di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano anche ai rapporti nascenti anche dal contratto di mezzadria, di bracciantato o di compartecipazione agraria, con la conseguente responsabilità del concedente, attesa la equiparazione (contenuta nell'art. 3 d.P.R. n. 303 del 1956 e nell'art. 3 del d.P.R. n. 547 del 1955) tra lavoratori subordinati e soci di società, sia pure di fatto, o enti cooperativi che prestino la loro attività per conto della società. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del proprietario di una serra riconosciuto colpevole dell'infortunio mortale sul lavoro occorso ad un mezzadro).
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)