Sez. L, Sentenza n. 8512 del 30/07/1993 (Rv. 483372 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Individuazione - Criteri - Somme erogate a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per pasti in occasione di prestazioni rese all'esterno dell'azienda ma nell'ambito del comune della sede di quest'ultima - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Nel concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi - quale individuato dall'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, con riferimento a tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto (salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla stessa norma) - rientrano le somme erogate, oltre all'indennità di trasferta, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per pasti in occasione di prestazioni rese all'esterno dell'azienda, ma nell'ambito del comune ove questa ha sede, in quanto si tratta di spese che sono a carico del lavoratore e quindi di erogazioni che si risolvono nell'adeguamento della retribuzione al maggior disagio dell'attività svolta in determinate condizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)