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Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 21/09/1998 (Rv. 519053 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - MATRIMONIO NON CONSUMATO | Incidenza, di per sè, sulla esistenza e validità del matrimonio - Esclusione - Conseguenze - In caso di procedimento divorzile - Normativa sull'assegno divorzile - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519053-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - MATRIMONIO NON CONSUMATO

Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett f) della legge n. 898 del 1970, la non consumazione del matrimonio non incide, di per sè, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Da ciò consegue che essa non tocca - di per sè - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)