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Sez. L, Sentenza n. 7063 del 27/08/1987 (Rv. 455233 - 01)

OBBLIGHI AGENZIA (CONTRATTO DI) - DELL'AGENTE - IN GENERE - OBBLIGO DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE E CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA - CONSEGUENZE - ESPLICAZIONE DI ATTIVITÀ QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NORMALE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455233-01

OBBLIGHI AGENZIA (CONTRATTO DI) - DELL'AGENTE - IN GENERE - OBBLIGO DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE E CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA - CONSEGUENZE - ESPLICAZIONE DI ATTIVITÀ QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NORMALE - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'esecuzione del contratto, l'agente - la cui obbligazione fondamentale consiste nello svolgimento, nella zona assegnatagli, di attività diretta a promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti - deve comportarsi secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Ne consegue che egli non può limitare a suo piacimento le prestazioni per il solo fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve porre in essere un'attività quantitativamente e qualitativamente normale ed uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti, la cui inosservanza ben può essere invocata dal preponente come causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, soprattutto quando sia specificamente previsto un determinato livello minimo di produzione, che segna la misura dell'interesse del preponente alla conservazione del vincolo contrattuale, e sia pattuita la clausola risolutiva espressa in relazione al mancato raggiungimento di quel risultato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)