Sez. 3, Sentenza n. 2556 del 09/10/1964 (Rv. 303843 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTI DOVUTI DALLO STATO ED ENTI PUBBLICI - RELATIVA CONTROVERSIA - FORO COMPETENTE - SEDE DELL'ENTE PUBBLICO DEBITORE - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTI DOVUTI DALLO STATO ED ENTI PUBBLICI - RELATIVA CONTROVERSIA - FORO COMPETENTE - SEDE DELL'ENTE PUBBLICO DEBITORE - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
I pagamenti dello stato e degli altri enti pubblici, secondo le norme che ne disciplinano l'amministrazione patrimoniale e la contabilita, vanno eseguiti mediante riscossione, da parte degli interessati - presso gli uffici di tesoreria, o simili, delle amministrazioni debitrici - dei relativi mandati, da queste all'uopo emessi nelle forme di legge. Tra gli enti pubblici sono compresi gli istituti autonomi per le case popolari che, come tali, si adeguano, in ordine ai pagamenti da loro dovuti, alle norme amministrative e contabili delle pubbliche amministrazioni, eseguendo i versamenti pecuniari presso le rispettive sedi, attraverso gli uffici ad essi addetti. Tale sistema normativo, regolatore della solutio, essendo ispirato a criteri di ordine pubblico, in quanto dettato da esigenze di regolare e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile delle pubbliche amministrazioni, cui e affidata la soddisfazione d'interessi collettivi, non puo essere derogato per effetto di Determinazione unilaterale dell'ente debitore o di convenzione tra l'ente stesso e il creditore. Sicche va inderogabilmente individuato, presso la Sede dell'amministrazione debitrice, il locus solutionis, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale facoltativa, ex art 20 cod proc civ, riguardo all'eventuale Azione di pagamento esperita contro l'amministrazione medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)