Sez. 6, Sentenza n. 734 del 19/04/1967 Ud. (dep. 20/06/1967) Rv. 104654 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - RELAZIONE TRA SENTENZA E ACCUSA CONTESTATA - PRINCIPIO INFORMATORE - ERRORE NELLA INDICAZIONE DEL FATTO - SUL LUOGO O IL TEMPO - IMMUTAZIONE DEL FATTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - RELAZIONE TRA SENTENZA E ACCUSA CONTESTATA - PRINCIPIO INFORMATORE - ERRORE NELLA INDICAZIONE DEL FATTO - SUL LUOGO O IL TEMPO - IMMUTAZIONE DEL FATTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio informatore della norma dell'art 477 cod proc pen e quello di assicurare all'imputato la possibilita di difendersi in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'accusa formulata a suo carico e pertanto l'errore nella indicazione del fatto - sia esso relativo al luogo o al tempo del commesso reato - non da luogo a nullita quando non determina un pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato. (Conf 104590, anno 1967, 102168, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)