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Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 27/01/1995 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 200979 - 01

Prove - Mezzi di prova - Esperimenti giudiziali - Presupposti | Ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200979-01

Prove - Mezzi di prova - Esperimenti giudiziali - Presupposti

L'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 cod. proc. pen. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un'operazione di cui già preventivamente si conosca l'inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 218, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)