Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 09/03/1982 (Rv. 419332 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEI DIFETTI DELL'OPERA DA PARTE DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA INSTAURAZIONE DELLA LITE, MA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 1667 COD. CIV. PER LA DENUNCIA DI ESSI - CONSEGUENZE IN TEMA DI ECCEZIONE DELLA DECADENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEI DIFETTI DELL'OPERA DA PARTE DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA INSTAURAZIONE DELLA LITE, MA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 1667 COD. CIV. PER LA DENUNCIA DI ESSI - CONSEGUENZE IN TEMA DI ECCEZIONE DELLA DECADENZA.*
Se prima dell'instaurazione della lite, ma dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 1667 cod. civ. per la decadenza del committente, l'appaltatore abbia riconosciuto i difetti dell'opera appaltata o abbia comunque tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della detta decadenza, ciò può essere dedotto dalla parte e rilevato dal giudice nel giudizio per statuire l'ineccepibilità della decadenza stessa. Da ciò deriva che qualora il comportamento incompatibile con la volontà di far valere la decadenza sia stato tenuto nel giudizio di primo grado, l'appaltatore non può fare valere, per la prima volta, tale eccezione di decadenza in appello, trattandosi di eccezione rinunziata e preclusa nel giudizio di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)