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Sez. 1, Sentenza n. 34115 del 02/07/2003 Cc. (dep. 11/08/2003) Rv. 224572 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione - Presentazione della domanda - Omessa dichiarazione o elezione di domicilio - Inammissibilità ex art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen. - Richieste presentate prima della introduzione della causa di inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224572-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In base al principio "tempus regit actum", non può essere dichiarata inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione per mancanza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, qualora l'istanza sia stata presentata prima della entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 677 cod. proc. pen., che tale causa di inammissibilità ha introdotto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 2 n. 2, Decreto Legge 18/10/2001 num. 374 art. 9 com. 4, Legge 15/12/2001 num. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)