Sez. 2, Sentenza n. 780 del 23/03/1970 (Rv. 346075 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTA SU VIA O SPIAZZO PUBBLICO - OBBLIGO DELLA DISTANZA - INSUSSISTENZA - ESTREMI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTA SU VIA O SPIAZZO PUBBLICO - OBBLIGO DELLA DISTANZA - INSUSSISTENZA - ESTREMI.*
L'Obbligo di rispettare le distanze legali, previste dall'art 907 cod civ, da parte del proprietario che intenda eseguire una costruzione sul suo fondo, rispetto al vicino che sullo stesso fondo abbia acquistato veduta diretta, viene meno quando fra la veduta e il fondo vi sia una via o spiazzo pubblico. Perche venga meno, in tal caso, l'Obbligo della distanza, non e necessario che i due fondi si fronteggino e che la strada o lo spiazzo si trovino in mezzo ad essi si da farli risultare su fronti opposti, ma e sufficiente che i due fondi siano confinanti con la strada o lo spiazzo pubblico, purche i fondi stessi si trovino in posizione tale da rientrare nella fattispecie dell'art 907 citato. Tale ipotesi ricorre anche quando la strada o lo spiazzo pubblico delimitino ad angolo retto, da un lato, il fabbricato dal quale si gode la veduta e, dall'altro, il fondo sul quale si intraprende la costruzione non ricorre, invece, quando i due fondi si delimitino formando angolo acuto sullo spiazzo pubblico, nel qual caso devono ritenersi applicabili, per la costruzione, le distanze legali previste dalla norma citata. (V 927-67, massima n 327153 1426-65 2945-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)