diritto.io

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

Testo in vigore al

Art. 36 Esclusione dalla valutazione

1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37 Avanzamento ad anzianita'

1. L'avanzamento ad anzianita' avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1".

3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianita' sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.

Art. 38 Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

  1. a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto;

  2. b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

    1. 1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);

    2. 2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1" e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2.

4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 39 Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

  1. a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti;

  2. b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

  3. c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento;
    sono promossi, previo giudizio di idoneita',
    con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 40 Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.

3. La promozione e' disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimita' di voti.

4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.

Art. 41 Promozione per benemerenze d'istituto

1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto puo' aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari.

2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche.

3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi.

4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.

5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri.

7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

Art. 42 Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.

Art. 43 Nomine nel complemento

1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina.
Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sara' conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purche' abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

Titolo II

Capo I. Modifiche, convalida ed abrogazione di norme

Art. 44 Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117

1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.".

2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: "dai marescialli e dai brigadieri", sono sostituite dalle seguenti: "dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari".

3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: "maresciallo maggiore carica speciale", "maresciallo maggiore aiutante" e "maresciallo maggiore", ancorche' nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: "maresciallo aiutante", "maresciallo capo", e "maresciallo ordinario".

4. Le tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto.

Art. 45 Abrogazione e convalida di norme

1. Sono abrogati:

  1. a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

  2. b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;

  3. c) l'art. 13 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

  4. d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

  5. e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

  6. f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

Titolo III

Capo I. Norme transitorie

Art. 46 Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, e' inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

  1. a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

  2. b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

  3. c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

  4. d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo e' di sei anni.

4. Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale gia' precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.

Art. 47 Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. A decorrere dal 1 settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto piu' di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.

2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado.

3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella "C2" annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1 settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianita' di grado rivestita.

Art. 48 Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri

1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1 settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime anzianita' di servizio e di grado o qualifica.

Art. 49 Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995.

2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri gia' valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalita' indicate nelle medesime disposizioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 50 Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

  1. a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;

  2. b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

    1. 1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

    2. 2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 51 Eccedenze organiche

1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

Art. 52 Personale della Banda dell'Arma

1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.

Capo II. Norme finali

Art. 53 Disposizioni varie

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52.

2. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto.

4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993.

6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Art. 54 Trattamento economico ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultante dalla tabella "F" allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per
l'VIII livello.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
CORCIONE, Ministro della difesa
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO