Sez. 5 - , Ordinanza n. 13067 del 30/06/2020 (Rv. 658105 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio anche se mancante del titolo abilitativo davanti alle magistrature superiori - Validità - Sussistenza - Rilevanza del suddetto titolo abilitativo soltanto in caso di impugnazione della pronuncia favorevole - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, la notifica effettuata al difensore in grado d'appello presso cui il contribuente abbia eletto domicilio è valida anche quando questi sia privo di abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori; detta abilitazione è viceversa essenziale quando la parte soccombente intenda impugnare la pronuncia sfavorevole in cassazione, in quanto funzionale ad investire il difensore designato del potere di proporre tale gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)