Sez. 3, Sentenza n. 11952 del 04/11/1992 (Rv. 479324 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Uso diverso da quello pattuito | Presupposto - Mutamento realizzato dal conduttore o dalle persone che gli sono succedute a norma degli artt. 6, 37 della Legge n. 392 del 1978 - Necessità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Uso diverso da quello pattuito
L'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che nel caso di unilaterale mutamento d'uso dell'immobile locato da parte del conduttore, prevede l'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo se il conduttore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, presuppone che il mutamento sia stato realizzato dal conduttore (o dalle persone che gli sono succedute a norma degli artt. 6 e 37 della legge sull'equo canone) e non può essere esteso, quindi, ai casi in cui quest'identità manchi perché il mutamento è stato attuato dal subconduttore o dal soggetto al quale il conduttore ha ceduto il contratto, che può trovare sanzione nella risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)