Sez. 6, Sentenza n. 433 del 31/01/1997 Cc. (dep. 28/04/1997) Rv. 207469 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Commissario liquidatore - Prelevamenti di somme privi di causale - Ipotesi di peculato - Legittimità - Pregiudiziale del giudizio sul rendiconto - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
In materia di reati fallimentari non sussiste alcuna pregiudizialità del giudizio sul rendiconto rispetto alla possibilità di procedere per il reato di peculato nei confronti del commissario liquidatore. La constatazione di prelievi operati dal liquidatore in assenza di corrispettive causali legittima perciò l'ipotesi di peculato a suo carico indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito delle procedure civilistiche di rendiconto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 230, Legge Falliment. art. 230, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)