Sez. 5, Sentenza n. 7601 del 13/06/1995 Ud. (dep. 07/07/1995) Rv. 202238 - 01
Circolazione stradale - Guida dei veicoli - Patente - Requisiti - Morali | Art. 231 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Abrogazione del codice stradale di cui al dpr n. 393/59 nonché dell'art. 6 legge n. 575/65 - Guida senza patente o con patente revocata per difetto di requisiti morali - Reato ex art. 116, tredicesimo comma, D.Lgs. n. 285/92 - "Abolitio criminis" - Esclusione - Successione di leggi penali - Sussistenza - Fattispecie: applicazione dell'art. 116 cod. strad. vigente - Ragione: norma più favorevole.
Circolazione stradale - Guida dei veicoli - Patente - Requisiti - Morali
L'art. 231, primo comma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ha abrogato il codice stradale previgente (d.P.R.15 giugno 1959, n. 393) e quindi anche l'art. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575, che prevedeva il reato di guida senza patente o con patente revocata ai sensi degli artt. 82 e 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2 d.P.R. n. 393/59), già modificato per effetto della legge 3 agosto 1988, n. 237, che aveva soppresso la misura di prevenzione della diffida. Peraltro, la condotta di coloro che guidano autoveicoli, senza avere ottenuto la patente, in quanto privi dei requisiti morali previsti dall'art. 120 cod. strad. vigente o senza essere in possesso della patente perché revocata a causa del difetto di quei requisiti, è sanzionata oggi dall'art. 116, n. 13 e 14 del suddetto codice stradale. Da ciò consegue che con l'abrogazione dell'art. 6 legge n. 575/65 non vi è stata "abolitio criminis", ma solo successione di norme incriminatrici, essendo diversamente disciplinato un fatto considerato come reato dalla legge precedente. (Fattispecie nella quale si è applicato come più favorevole, in virtù del dettato dell'art. 2, terzo comma cod. pen., l'art. 116 cod. strad. vigente, atteso il più mite trattamento sanzionatorio). (V. S.U. 21 aprile 1995, n. 9, La Spina).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 19, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 231 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)