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Col quale e' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Testo vigente

Capo III. Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione

Art. 267

1. Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.

2. Le autorita' pubbliche debbono, nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.16

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.16

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.16

Art. 271

1. La pena dell'avvertimento e' data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.

2. La pena della censura e' applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio.

3. A tal uopo e' dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell'ora indicati nella lettera stessa, e, nel caso di non comparizione, l'avviso e' a lui notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede.

4. Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale.

Art. 275

1. Non puo' mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che abbia riportato condanna anche per uno solo dei reati indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 159 della legge.

Art. 276

1. Per effetto del disposto degli articoli 1, n. 5, e 162 della legge cessa dal 1° luglio 1913 la speciale facolta', attribuita dai preesistenti ordinamenti ai notari certificatori; i quali pero' conservano il titolo e possono chiedere lo svincolo della cauzione speciale da essi prestata.

2. Lo svincolo e' pronunziato a norma degli ordinamenti anzidetti.

Art. 277

1. La disposizione dell'art. 170 della legge e' applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro.

2. La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge.

Art. 278

1. Nelle deliberazioni dei Consigli notarili non si puo' fare uso di una lingua diversa dalla italiana.

Art. 279

1. Le disposizioni della legge e del regolamento che riguardano la pratica notarile debbono osservarsi, in quanto siano applicabili, anche da coloro i quali abbiano iniziato la pratica sotto l'impero della legge anteriore.

Art. 280

1. I concorsi a piazze notarili banditi prima dell'attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, saranno definiti con le norme stabilite dal testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900, e dal regolamento analogo approvato con successivo decreto del 23 novembre detto anno, n. 5170, sempre quando le piazze messe a concorso siano conservate con la tabella pubblicata in conformita' dell'art. 4 della vigente legge.

Art. 281

1. I notari titolari di sedi soppresse conservati in ufficio sono soggetti a tutti gli obblighi dei notari delle sedi conservate.

Art. 282

1. I notari che occupano impieghi o esercitano professioni od uffici dichiarati incompatibili con la loro qualita', per effetto dell'art. 2 della legge, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento; e dovranno trasmettere al Ministero di grazia e giustizia il documento comprovante tale rinunzia.

Art. 283

1. Agli effetti dell'art. 167, lettera b), della legge, i candidati notari muniti di laurea, i quali al momento dell'attuazione della legge sono addetti ad uno studio notarile in qualita' di aiutanti effettivi e permanenti, debbono, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, trasmettere al Ministero di grazia e giustizia analoga attestazione del notaro munita del visto del procuratore del Re.

2. Sono tenuti altresi' a chiedere entro il medesimo termine al Consiglio notarile la conferma dell'attestazione gia' prodotta; e la relativa deliberazione del Consiglio notarile e' trasmessa al ministro di grazia e giustizia.

Art. 284

1. Per effetto della nuova tabella che determina il numero e la residenza dei notari, giusta l'art. 4 della legge, il numero dei membri dei Consigli notarili ricostituiti sara' ridotto a quello prescritto dall'art. 87, comma 1, della legge stessa.

2. Tale riduzione e' effettuata dai Consigli notarili, dichiarandosi decaduti dalla carica i membri che ebbero il minor numero di voti nella elezione.

Art. 285

1. I notari, che per effetto dei preesistenti ordinamenti tengono in deposito tuttora atti, repertori e registri di notari defunti, sono autorizzati a conservarli. Qualora intendano di rinunciare al deposito, la consegna e' fatta all'archivio notarile del distretto, giusta le norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.