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Sez. 1, Sentenza n. 2412 del 06/08/1962 (Rv. 253596 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - DEL FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - E DELLA SOCIETA DI FATTO SUCCESSIVAMENTE SCOPERTA - CREDITORE ISTANTE - LITISCONSORTE NECESSARIO IN AMBEDUE I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - CONDANNA ALLE SPESE RELATIVE ALL'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA - MANCATA RESISTENZA ALL'ISTANZA DI REVOCA - IRRILEVANZA - PRONUNZIA DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1962-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253596-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - DEL FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - E DELLA SOCIETA DI FATTO SUCCESSIVAMENTE SCOPERTA - CREDITORE ISTANTE - LITISCONSORTE NECESSARIO IN AMBEDUE I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - CONDANNA ALLE SPESE RELATIVE ALL'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA - MANCATA RESISTENZA ALL'ISTANZA DI REVOCA - IRRILEVANZA - PRONUNZIA DI UFFICIO.*

A norma dell'art 21 della legge fallimentare, il creditore istante alla dichiarazione di fallimento e parte necessaria del giudizio di opposizione promosso dal debitore e tale qualita il creditore assume anche nel giudizio connesso di opposizione alla sentenza di estensione del fallimento alla societa di fatto successivamente accertata come sottostante all'impresa individuale. La qualita di parte di entrambe le cause rende possibile la condanna del creditore anche alle spese relative alla opposizione contro la seconda dichiarazione di fallimento. Non rileva che egli non abbia resistito alla domanda di revoca di tale fallimento, poiche la condanna alle spese trova giustificazione nel fatto obbiettivo della soccombenza e prescinde dal comportamento processuale di resistenza attiva o meno del soccombente verso la parte vittoriosa. Ne e necessaria un'esplicita istanza di parte ai fini della pronuncia, essendo questa una conseguenza della attuazione del diritto a favore della parte vittoriosa, cui il giudice deve provvedere anche di ufficio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 149, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)