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Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 28/05/1979 (Rv. 399446 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONI NON DI LUSSO COSTRUITI IN SICILIA - REQUISITI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 11 DEL 1954 - DIFFERENZA RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL'ART 13 DELLA LEGGE STATALE N 408 DEL 1949 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 9 DELLA PREDETTA LEGGE REGIONALE SICILIANA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399446-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONI NON DI LUSSO COSTRUITI IN SICILIA - REQUISITI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 11 DEL 1954 - DIFFERENZA RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL'ART 13 DELLA LEGGE STATALE N 408 DEL 1949 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 9 DELLA PREDETTA LEGGE REGIONALE SICILIANA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n 11, per contrasto con l'art 3 cost, in quanto tale norma - la quale prescrive che ai fini del riconoscimento dell'esenzione venticinquennale dell'imposta sul reddito dei fabbricati in relazione a edifici destinati ad abitazioni non di lusso costruiti nel territorio della regione deve aversi riguardo non gia ai requisiti previsti dall'art 13 della legge statale 2 luglio 1949, n 408, ma a quelli stabiliti dall'art 8 della predetta legge regionale n 11 del 1954, che subordina la concessione dell'esenzione alla conformita della costruzione ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi e ai regolamenti edilizi nonche alle prescrizioni della licenza di costruzione - e stata emanata in forza della potesta legislativa concorrente spettante alla regione siciliana in materia tributaria, che consente alla regione - nel rispetto dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale in materia e al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della regione - di introdurre nelle norme tributarie da essa emanate quelle variazioni utili ad adattare le Disposizioni contenute nelle leggi statali alle speciali necessita del suo territorio. (Conf 5722/78, mass n 395512; (Conf 4648/77, mass n 388251).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 36 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 8, Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)