diritto.io

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Testo in vigore al

Art. 89 Misura dell'indennita' per una volta tanto

1. L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.

2. Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.

3. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.

4. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.

5. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'.

Art. 90 Riversibilita' dell'assegno rinnovabile

1. I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di riversibilita' secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.

Art. 91 Scomparsa e irreperibilita'

1. I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilita', conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purche' sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.

2. Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa e' avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se e' provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti; se e' accertata la sua morte, il trattamento temporaneo e' tramutato in pensione.

3. In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre 1951, n. 1140.

Art. 92 Trattamento privilegiato di riversibilita'

1. Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

2. Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45.

3. E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.

4. Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

6. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

Art. 93 Trattamento speciale

1. Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

2. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

3. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'.

4. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.

6. La pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni turistiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.19

7. La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente e' liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attivita' di cui al comma predetto.

8. Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

9. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

Titolo VI. Assegni accessori

Art. 94 Tredicesima mensilita'

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilita' e' commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

2. Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e' dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

3. La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici.

4. Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilita' e' calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso e' sospeso.

Art. 95 Tredicesima mensilita': personale militare sfollato

1. All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.

2. La mensilita' suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.

Art. 96 Assegno di caroviveri

1. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue.

2. Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040 annue.

3. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.

4. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.2

Art. 97 Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di caroviveri

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.31

2. Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

Art. 98 Quote di aggiunta di famiglia

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.

2. La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.

3. Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

4. La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.

Art. 99 Indennita' integrativa speciale

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita'. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

2. Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo.32

3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

4. L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile ne' sequestrabile.

5. La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 26

6. L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82.28

Art. 100 Assegno di superinvalidita'

1. Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

  1. 1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000

  2. 2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000

  3. 3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000

  4. 4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.040.000

  5. 5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . .L. 4.320.000

  6. 6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . .L. 3.600.000

  7. 7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . .L. 2.880.000

  8. 8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000

  9. 9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.440.000611

Art. 101 Assegno complementare

1. Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.6

Art. 102 Assegno di incollocamento

1. I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.

2. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.6

Art. 103 Assegno di previdenza

1. Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

2. L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

3. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.6

Art. 104 Assegno di incollocabilita'

1. Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidita' e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.

3. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

4. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.

5. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 105 Non cumulabilita'

1. L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro ne' con l'assegno di incollocabilita' ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 106 Aumento di integrazione

1. Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

  1. a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

  2. b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

2. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

3. In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' attribuito nei termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.

4. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.

5. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

6. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido.

7. Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

9. I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito ad uno solo di essi.

10. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 107 Indennita' di assistenza e di accompagnamento

1. Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

  1. 1) lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 184.000 lettera A-bis, n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 162.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3. . . . . . . L. 126.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . .L. 51.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 45.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 40.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 35.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 30.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 25.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

2. I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A;
A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento
.1

Art. 108 Assegno di cura

1. A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 109 Assegno per cumulo di infermita'

1. Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

2. Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

3. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.

4. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria.

5. Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.1