Sez. 1, Sentenza n. 4043 del 07/07/1982 (Rv. 421997 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI - FALSIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DURANTE LA CIRCOLAZIONE - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - DANNO RELATIVO - INCIDENZA SUL PATRIMONIO DEL TRAENTE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI - FALSIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DURANTE LA CIRCOLAZIONE - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - DANNO RELATIVO - INCIDENZA SUL PATRIMONIO DEL TRAENTE.*
Qualora durante la sua circolazione prima della sua presentazione per l'incasso un assegno bancario sia stato falsificato (nella specie, nell'importo) e sia rimasta esclusa la colpa del traente e quella della banca trattaria, l'evento dannoso, costituito dal pagamento di tale assegno, va posto a carico del traente, dovendo incidere sul patrimonio della parte a cui - anche per il rischio - deve essere riferita la circolazione del titolo. (V 4209/81, mass n 414877; (V 332/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1710, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)