Sez. 3, Sentenza n. 5962 del 23/04/2001 (Rv. 546246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Contumace involontario - Notificazione della sentenza oltre l'anno dalla pubblicazione - Da parte del difensore con procura per il primo grado - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
È valida la notificazione della sentenza effettuata dal difensore, munito di procura per il primo grado, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)