Sez. 1 - , Ordinanza n. 1463 del 18/01/2019 (Rv. 652648 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE | Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalle gelate - Regione Calabria – Art. 5, comma 3, d.l. n. 319 del 1987 conv. con l. n. 400 del 1987 - Erogazione - Limiti – Fondo di solidarietà di cui alla l. n. 590 del 1981.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - IN GENERE
Il diritto soggettivo dell'agricoltore al contributo "una tantum" previsto dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 319 del 1987, conv., con modif., in l. n.400 del 1987, in favore delle aziende agricole colpite dalle gelate nell'annata agraria 1987, erogato dalla regione Calabria, è subordinato al limite oggettivo dello stanziamento dei fondi, posto che l'art. 7 del citato decreto pone a carico dello Stato un contributo straordinario annuo all'interno del quale vanno reperiti i fondi che le regioni sono autorizzate ad erogare ai coltivatori. Ne consegue che, non essendo previsto a loro carico l'obbligo di reperire direttamente i fondi per far fronte ai danni derivanti dalle calamità naturali, il predetto contributo in tanto può essere versato agli aventi diritto, in quanto vi sia capienza nei fondi messi a disposizione dal Fondo di solidarietà previsto dall'art. 1 della l. n. 590 del 1981 alla regione tenuta all'erogazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/07/1987 num. 319 art. 5 com. 3, Decreto Legge 31/07/1987 num. 319 art. 7 com. 2, Legge 03/10/1987 num. 400, Legge 15/10/1981 num. 590 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)