Sez. 3 - , Sentenza n. 5508 del 26/02/2021 (Rv. 660605 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) | Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato - Distribuzione del ricavato - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione del trasferimento di ipoteca - Necessità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)
Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2916, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 596
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)