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Sez. 5, Sentenza n. 3902 del 03/12/1974 Ud. (dep. 08/04/1975) Rv. 129691 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DIFENSORE CHE SI PRESENTI AL DIBATTIMENTO SENZA ECCEPIRE LA NULLITA - RINUNCIA IMPLICITA A FAR VALERE LA NULLITA - ACQUIESCENZA.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129691-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DIFENSORE CHE SI PRESENTI AL DIBATTIMENTO SENZA ECCEPIRE LA NULLITA - RINUNCIA IMPLICITA A FAR VALERE LA NULLITA - ACQUIESCENZA.*

L'inosservanza del termine previsto per l'avviso del dibattimento al difensore da luogo a una nullita assoluta, riconducibile alle ipotesi dell'art 185, n 3, essendo l'avviso stesso una condizione essenziale per l'espletamento dell'assistenza e della difesa, alle quali l'imputato ha diritto. Tuttavia la nullita suddetta, pur rientrando nella categoria di quelle assolute previste dall'art 185 del codice di procedura penale, e sanata, ai sensi dell'art 188, quando il difensore di fiducia compaia all'udienza e non faccia presente di essere comparso unicamente per denunziare l'omissione o l'intempestivita dell'avviso. Infatti la rinuncia produce, rispetto alle nullita, gli stessi effetti dell'acquiescenza. Essa, per essere operante, puo anche risultare, implicitamente, da un comportamento idoneo a dimostrare la volonta di accettare gli effetti dell'atto irregolare e di rinunciare quindi a farne valere la nullita. (V 123221, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 410, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)