Sez. 2, Sentenza n. 1350 del 03/04/1984 Cc. (dep. 08/05/1984) Rv. 164053 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO E SUA PROTRAZIONE - DUPLICE STATUIZIONE - UNICO DECRETO MOTIVATO - SUFFICIENZA - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO E SUA PROTRAZIONE - DUPLICE STATUIZIONE - UNICO DECRETO MOTIVATO - SUFFICIENZA - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CRITERI.*
La nuova normativa dell'art. 246 cod. proc. pen. (art. 2 legge 12 agosto 1982 n. 532) prevede, nel caso di arresto in flagranza non seguito da liberazione o da misura alternativa, ma duplice statuizione in ordine alla convalida dell'arresto e alla protrazione della detenzione in carcere. Non sono, tuttavia, necessari due provvedimenti formalmente distinti, essendo sufficiente che la disposizione circa il mantenimento della custodia in carcere risulti da adeguata motivazione concernente gli indizi di colpevolezza e in caso di mandato di cattura facoltativo, le effettive esigenze cautelari. Per la motivazione in proposito, non vanno necessariamente valutati gli elementi di cui all'art. 254 comma secondo cod. proc. pen. (qualità morali della persona e circostanze del fatto), che potranno essere utilizzati come parametri orientativi, senza esclusione di altre ragioni suscettibili di precludere la concessione della libertà (quali possono desumersi dalle norme in tema di libertà provvisoria). (V sez sesta 26 novembre 1982 ric. Pititto; (V sez quinta 10 agosto 1983 ric. Pelle; (V sez sesta 28 settembre 1983 ric. Padula; (V sez prima 5 maggio 1983 ric. Graziano).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)