Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di grazia e giustizia, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Campo di applicazione
1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilita' di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;
c) residui pericolosi: i residui che:
1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;
2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del numero 1);
3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;
d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;
e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attivita' finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;
g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;
h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;
l) luogo di produzione: uno o piu' edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attivita' di produzione.
Art. 3 E s c l u s i o n i
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo e' prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;
b) alle attivita' di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
e) alle attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attivita' di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalita' di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.
All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.
3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.
5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.
Art. 4 Raccolta e trasporto interni
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.
2. Agli oneri per la tenuta nell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attivita'.
3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantita' del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il residuo;
d) data e percorso del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
b) dei residui inerti purche' privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;
d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonche' degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie imprese.
6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonche' all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.
Art. 5 Attivita' di riutilizzo sottoposte a comunicazione
1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, e' tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione e' corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata puo' chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' ed impone la rimozione degli effetti gia' prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attivita' finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).
2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attivita'.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
5. Le attivita' di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
a) siano definite per ciascun tipo di attivita' le norme generali che fissano i tipi e le quantita' dei residui nonche' le condizioni alle quali le attivita' sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;
b) siano definite in relazione ai tipi o alle quantita' di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
6. Le attivita' di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
a) siano definite le norme generali che fissano i tipi e le quantita' di residui;
b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;
c) siano individuati i tipi di attivita' e le condizioni alle quali l'attivita' e' sottoposta alla disciplina del presente articolo;
d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
Art. 6 Misure di sicurezza e procedure amministrative
1. Alle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attivita', si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.
2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa e' tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non puo' comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantita' e alla qualita' delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attivita' ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 e' compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emessioni inquinanti dell'impianto.
Art. 7 Movimenti trasfrontalieri
1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformita' a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.
3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantita' e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantita', la qualita' e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono dirette le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel Ministero dell'ambiente.
Art. 8 Autorizzazioni
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Restano altresi' sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attivita' relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.
Art. 9 Registri di carico e scarico
1. I soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:
a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidita');
b) la qualita' (principali caratteristiche chimichefisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita' produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.
3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche' vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
Art. 10 Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonche' copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che puo' avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 11 Controlli
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.
Art. 12 Sanzioni e causa di non punibilita'
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, e' punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda e' aumentato a lire 30 milioni.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualita' dell'aria, nonche' di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, e' punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
4. Non e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.
5. Non e' altresi' punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.
6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attivita' che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.