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Sez. 1, Sentenza n. 32757 del 04/07/2003 Cc. (dep. 04/08/2003) Rv. 226209 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione - Misure di assistenza economica - Assistenza legale - Compenso al difensore - Oggetto - Attività espletate caratterizzate dal contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimenti de plano previsti dall'art. 51 bis O.P.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226209-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di sorveglianza, le spese di assistenza legale, facenti parte delle misure di assistenza economica, previste dall'art. 13, comma 6 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con mod. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, così come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, in favore dei collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione, comprendono non solo le attività professionali compiute dal difensore nelle fasi procedimentali caratterizzate dal contraddittorio, ma anche tutte le altre attività, purché effettive e pertinenti, riguardanti la posizione del soggetto assistito in vista di procedimenti da emettersi nei di lui confronti (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di liquidazione dell'onorario per attività professionali espletate, avanzata dal difensore di un collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione, poiché tali attività non erano state compiute nell'ambito di procedimento di sorveglianza in contraddittorio, bensì in una procedura de plano per l'applicazione dell'art. 51 bis O.P.).

Riferimenti normativi: Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)