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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 259 del 1998

Decisione
decisa il 1998-06-30, depositata il 1998-07-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:259
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24059

  • Impiegati degli enti locali
  • Indennità di servizio
  • Diritto alla percezione indiretta
  • Ordine di precedenza tra la vedova e la prole superstiti dell'iscritto
  • Dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dipendenti statali
  • Omessa motivazione sulla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza nel giudizio 'a quo' della medesima questione, e difetta, altresì, di qualsiasi indicazione, ancorché sommaria, di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della controversia sottoposta all'esame del tribunale rimettente. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 3 legge 8 marzo 1968, n. 152

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.D.A.P. e Policastrese Domenico ed altri, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello relativo ad una controversia previdenziale, il tribunale di Crotone, con ordinanza emessa il 5 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui dispone che "il diritto all'indennità di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto"; che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sancendo un ordine di precedenza tra la vedova e la prole, superstiti dell'iscritto, nel diritto alla percezione della detta indennità nella forma indiretta - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dipendenti statali dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in base al quale le predette categorie di superstiti sono equiparate e concorrono insieme nel trattamento dell'indennità di buonuscita.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale; che, difetta altresì, qualsiasi indicazione, ancorché sommaria, di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta all'esame del tribunale rimettente; che, pertanto, non viene osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione; che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità va ravvisata nell'inidoneità dell'intervento caducatorio - così come prospettato - a ricondurre ad omogeneità i due sistemi successori posti a comparazione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal tribunale di Crotone, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze