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Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo in vigore al

Titolo I. Ordinamento dei servizi antincendi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  1. a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

  2. b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

  3. c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici.

2. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

3. Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.5

Art. 2

1. Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

  1. a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;

  2. b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;

  3. c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.

Art. 3

1. I Corpi dei vigili dei fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della le 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.

Art. 4

1. A carico delle imprese di assicurazione e previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati.

2. I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria, e per il commercio di intesa, con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato.

3. Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art. 5

1. In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata.

2. Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nel quel caso i predetti limiti sono decuplicati.

Art. 6

1. In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;

  1. a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;

  2. b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;

  3. c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;

  4. d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;

  5. e) delle spese per l'educazione fisica e per le attivita' sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;

  6. f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco.

2. Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sara' provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale.

Titolo II. Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 9

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Art. 10

1. I servizi antincendi comprendono:

  1. a) le scuole centrali;

  2. b) il Centro studi ed esperienze;

  3. c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ripartito in Comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.

3. Possono essere istituiti Ispettorati di zona per il coordinamento dei Comandi provinciali.

Art. 11

1. I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

2. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

3. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.

4. Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.

Art. 12

1. I comandanti provinciali:

  1. a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;

  2. b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;

  3. c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  4. d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;

  5. e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

  6. f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

  7. g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;

  8. h) formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:

  9. i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;

  10. l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.