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Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Testo in vigore al

Art. 234 Registri e inventari

1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.

2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione.

3. L'originale dell'inventario e' conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.

Art. 235 Disciplina del segreto su beni e attivita' militari. Rinvio

1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attivita' e beni militari e' disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.

Titolo II. Singole categorie di beni militari

Capo I. Opere permanenti di protezione antiaerea

Art. 236 Opere permanenti di protezione antiaerea

1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.

Capo II. Strade militari, veicoli e patenti militari, esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

Art. 237 Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.

2. Ente proprietario e' considerato il comando della regione militare.

3. La classifica delle strade militari e' fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non e' pubblico.

4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.

5. Il Comandante della regione militare, in relazione alle strade militari di cui e' proprietario il comando della regione militare a cui e' preposto:

  1. a) puo' destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare;

  2. b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

  3. c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;

  4. d) puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

  5. e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;

  6. f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;

  7. g) rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

  8. h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante della regione militare e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa.

8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, e' vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto.
L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.

9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico e' ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorita' militare per la circolazione dei propri veicoli.

10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n.
285 del 1992
, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresi', agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.

11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

Capo III. Porti e aeroporti militari, navi e velivoli militari

Sezione I. Porti e aeroporti militari

Art. 238 Porti e aeroporti militari

1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi.

3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti e' realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilita' al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.

Sezione II. Navi militari e navi da guerra registro delle navi galleggianti in servizio governativo non commerciale

Art. 239 Navi militari e navi da guerra

1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:

  1. a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare , classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;

  2. b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;

  3. c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare.

3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

Art. 240 Navi armate e navi in disponibilita'

1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

  1. a) navi armate;

  2. b) navi in disponibilita'.

Art. 241 Assegnazione delle unita' navali

1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilita', l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, e' stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 242 Radiazione dal ruolo del naviglio militare

1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unita' che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

Art. 243 Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unita' dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

1. Le unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

2. I piani delle unita' sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.

3. Con il regolamento, sul quale su tale parte e' acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; e' anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unita'.

Art. 244 Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale

1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

2. Nel registro e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' a ordinamento militare.

3. Le unita' e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.

Art. 245 Incendio su nave da guerra

1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entita' dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.

2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

Sezione III. Aeromobili a pilotaggio remoto delle forze armate

Art. 246 Nozione

1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato <<APR>>, si intende un mezzo aereo
pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.

Art. 247 Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

1. . . . Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.

3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Art. 248 APR di peso inferiore a 20 chilogrammi

1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.

Capo IV. Rifugi alpini

Art. 249 Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa

1. I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtu' dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa.

2. Dei rifugi alpini di proprieta' privata puo' essere disposta l'espropriazione dall'autorita' militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Capo V. Campi di tiro a segno

Art. 250 Campi e impianti di tiro a segno

1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.

Art. 251 Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente direzione del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Capo VI. Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra

Sezione I. Zone monumentali di guerra

Art. 252 Individuazione delle zone monumentali di guerra

1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle piu' legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

  1. a) Monte Pasubio;

  2. b) Monte Grappa;

  3. c) Monte Sabotino;

  4. d) Monte San Michele.

2. Sono altresi' zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:

  1. a) la zona di Castel Dante in Rovereto;

  2. b) la zona di Monte Cengio;

  3. c) la zona di Monte Ortigara;

  4. d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).

Art. 253 Delimitazione delle zone monumentali di guerra

1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 252 sono cosi' delimitate:

  1. a) Pasubio: sommita' del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palom e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palom;

  2. b) Grappa: sommita' del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa;

  3. c) Sabotino: sommita' del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;

  4. d) San Michele: sommita' del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata <<Ferrara>> a sud-est della cima 4. Strada d'accesso :

    1. 1) rotabile Peteano - San Michele - San Martino.

2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 252 e' effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.