Sez. 5 - , Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 (Rv. 657878 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Irpef - Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Imprenditore interponente - Obbligo di versamento delle ritenute d’acconto sui compensi dovuti ai lavoratori impiegati dallo stesso - Presupposto - Esperimento dell’azione di cui all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 da parte del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto essa condiziona l'insorgere, in capo all'imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. (Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)