Sez. 4, Sentenza n. 8179 del 09/04/1976 Ud. (dep. 17/07/1976) Rv. 134239 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - NOZIONE - FATTO PSICOLOGICO DEL GIUDICE - INSUFFICIENZA - OBBIETTIVA INCERTEZZA DELLE PROVE - NECESSITA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - NOZIONE - FATTO PSICOLOGICO DEL GIUDICE - INSUFFICIENZA - OBBIETTIVA INCERTEZZA DELLE PROVE - NECESSITA.*
Nell'assoluzione per insufficienza di prove, il dubbio non deve rappresentare unicamente un fatto psicologico del giudice, ma deve rispecchiare l'obbiettiva incertezza delle prove. La sentenza deve quindi dimostrare che lo stato di perplessita del giudice e dovuto al contrastante esito delle indagini, dopo che si e fornita la prova di una completa valutazione di tutti gli elementi offerti dagli Atti processuali sia a favore sia contro l'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)