Sez. 1, Sentenza n. 882 del 10/02/1997 Cc. (dep. 04/04/1997) Rv. 207212 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Gravità dei reati e comportamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La valutazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario deve essere esplicitamente formulata con riferimento sia alla natura e gravità dei reati commessi (che, seppure non decisiva, costituisce comunque il punto di partenza dell'indagine prognostica), sia al comportamento tenuto dal soggetto durante i periodi di restrizione e quelli di libertà trascorsi dopo i fatti per cui è stato condannato, con particolare riferimento ad eventuali sintomi di ravvedimento e di ricerca del reinserimento nella vita sociale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)