Sez. 5 - , Ordinanza n. 871 del 13/01/2022 (Rv. 663609 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Notificazione tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Omesso avviso dell’adempimento di cui all’art. 123, disp. att. c.p.c. - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Fondamento
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell'appello tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, di talché egli è onerato, ex art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata; onere il cui inadempimento non è sanzionato con l'inammissibilità del gravame, essendo tale attività del tutto fuori dalle possibilità di verifica attiva e sostitutiva della parte appellante.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 123 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)