Sez. 3, Sentenza n. 3597 del 28/05/1986 (Rv. 446516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE PER IL TERZO - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE DI DOMANDE DAL TERZO STESSO O NEI SUOI CONFRONTI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE PER IL TERZO - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE DI DOMANDE DAL TERZO STESSO O NEI SUOI CONFRONTI - IRRILEVANZA.*
A seguito della chiamata in causa del terzo iussu iudicis, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., - che è riservata al potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità - l'interveniente acquista la qualità di parte indipendentemente dalla circostanza che proponga domande o che queste siano proposte nei suoi confronti. (V 4247/78, mass n 393892).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)