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Sez. 3, Sentenza n. 3597 del 28/05/1986 (Rv. 446516 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE PER IL TERZO - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE DI DOMANDE DAL TERZO STESSO O NEI SUOI CONFRONTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446516-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI PARTE PER IL TERZO - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE DI DOMANDE DAL TERZO STESSO O NEI SUOI CONFRONTI - IRRILEVANZA.*

A seguito della chiamata in causa del terzo iussu iudicis, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., - che è riservata al potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità - l'interveniente acquista la qualità di parte indipendentemente dalla circostanza che proponga domande o che queste siano proposte nei suoi confronti. (V 4247/78, mass n 393892).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)