diritto.io

Approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti

Testo in vigore al

Art. 24

1. Finche' non siano compiute le opere di miglioramento o di trasformazione fondiaria alla cui esecuzione fu condizionata la vendita od altra forma di trasferimento dell'immobile, nessun contratto o atto di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, e' efficace se non sia notificato all'Opera nazionale, che, nei 30 giorni dalla notifica, dichiara se intende procedere al riscatto del fondo, rimborsandone il prezzo a suo tempo corrisposto all'Opera e pagando il valore delle migliorie apportate.

2. Anche quando l'acquirente abbia effettuato le convenute migliorie, gl'immobili ceduti dall'Opera a pagamento differito non possono essere alienati, senza il consenso dell'Istituto, ove non sia previamente corrisposto il prezzo ancora dovuto.

3. Ogni controversia e' risoluta dal Collegio centrale arbitrale.

Art. 25

1. Previa autorizzazione e con le modalita' ammesse dal Ministro per le finanze, l'Opera puo' emettere, anche col sistema dei prestiti a premi, obbligazioni garantite da ipoteche sul patrimonio dell'Opera o sui contributi che lo Stato, le Provincie, i Comuni e i Consorzi sono tenuti a corrispondere nelle opere di bonifica e in generale di pubblici lavori.

2. Le obbligazioni sono parificate a tutti gli effetti alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 26

1. L'Opera, per il migliore raggiungimento dei propri fini, puo' costituire societa' o promuovere la costituzione di consorzi, istituti, associazioni, ecc.

2. Puo' anche prendere parte a societa' od altri enti gia' costituiti o da costituirsi.

Titolo IV. I Collegi arbitrali.

Art. 27

1. Per la liquidazione delle indennita' dovute in caso di trasferimento di proprieta' o di assegnazione di beni in enfiteusi o in affitto, e' istituito in ogni Provincia un Collegio provinciale arbitrale, del quale fanno parte il presidente del Tribunale od un magistrato da esso delegato, che lo presiede, il capo dell'ufficio tecnico di finanza della Provincia, e un agronomo abilitato all'esercizio professionale, da nominarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

2. Gli arbitri designati per ragioni di carica durano nelle loro funzioni finche' permangono nella carica, e, pel caso di delega del presidente del Tribunale, fino a che la delega non sia revocata.

3. L'agronomo, che il Consiglio provinciale dell'economia e' tenuto a nominare entro un mese dalla richiesta, dura in carica quattro anni e puo' essere rinominato.

4. Qualora il Consiglio provinciale dell'economia non proceda alla nomina entro il termine, vi provvede il presidente del Tribunale.

5. Se l'indennita' da determinare riguardi immobili che si estendono nella circoscrizione di piu' di una Provincia, e' competente il Collegio della provincia nella quale ricade la maggior parte della superficie dell'immobile.

Art. 28

1. Per tutti gli immobili siti nella medesima Provincia che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Opera puo' ottenere che il procedimento sia condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennita' ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

Art. 29

1. Contro le decisioni del Collegio provinciale arbitrale e' soltanto ammesso reclamo al Collegio centrale arbitrale, nel termine di 30 giorni della notifica della decisione impugnata.10

2. Le decisioni del Collegio provinciale arbitrale non impugnate e le decisioni del Collegio centrale arbitrale sono esecutive.

Art. 30

1. E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche e agrarie.

2. Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualita' di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

3. I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

4. I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

5. Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944.

Art. 31

1. Le funzioni di componente del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva e con l'appartenenza al Consiglio di cui all'art.

9.

Art. 32

1. Tutte le decisioni del Collegio centrale arbitrale non sono suscettibili di gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.

Titolo V. Disposizioni generali.

Art. 33

1. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, saranno date le norme per la costituzione e il funzionamento del Collegio centrale arbitrale e dei Collegi provinciali arbitrali.

2. Il regolamento per il personale e' proposto dal presidente dell'Opera sentito il Consiglio ed approvato dal Capo del Governo previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 34

1. Le operazioni, gli atti e contratti relativi all'attivita' dell'Opera nazionale sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto per quanto concerne l'interesse dell'opera stessa.

2. I redditi propri dell'Opera sono esenti da imposte.

3. L'Opera nazionale e' esente da qualsiasi tassa comunale e camerale.

4. Le istanze, i ricorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle presenti disposizioni legislative anche per comprovare la liberta' e la proprieta' degli immobili, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

5. Sono pure esenti da tasse e dalla formalita' di registrazione le istanze e gli atti del procedimento dinnanzi al Collegio centrale arbitrale e dinnanzi ai Collegi provinciali arbitrali, nonche' le decisioni di questi Collegi.

6. I contributi dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, dovuti all'Opera nazionale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

7. Le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale sono esenti, oltre che da dette imposte per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione, e soggette solo al bollo di centesimi dieci per ogni titolo; sono del pari esenti dalla tassa i diritti inerenti alla loro quotazione in borsa.

8. Gli onorari dei notai per gli atti preveduti nel presente articolo sono ridotti alla meta'.

Art. 36

1. L'Opera nazionale ha facolta' di esercitare per mezzo di suoi funzionari o di suoi incaricati il piu' ampio controllo sul funzionamento amministrativo e tecnico delle cooperative che siano obbligate verso l'Opera medesima da impegni a carattere continuativo, e sinche' gli impegni medesimi non siano stati regolarmente e pienamente assolti.

2. Essa promuove dalle competenti autorita' i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi delle cooperative medesime.

Art. 37

1. Nella esplicazione della propria attivita' disciplinata dal presente regolamento legislativo, l'Opera nazionale curera' gli opportuni coordinamenti con le competenti Amministrazioni dello Stato.

Art. 38

1. E' derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione delle presenti disposizioni legislative.

Titolo VI. Disposizioni transitorie.

Art. 39

1. Rimane ferma la disposizione di cui all'art. 50 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, concernente l'abolizione del diritto di riscatto previsto dall'art. 13 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, anche nei riguardi dei proprietari espropriati che avessero avanzata domanda di riscatto anteriormente alla pubblicazione del citato regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258.

2. Ai proprietari medesimi non spetta alcun supplemento di indennizzo in aggiunta a quello gia' liquidato.

Art. 40

1. Le cause pendenti innanzi ai Collegi, centrale e provinciali, come le domande di attribuzione sottoposte all'esame del Collegio centrale arbitrale, sono decise dagli attuali Collegi.

2. L'appello non ancora proposto contro le decisioni dei Collegi arbitrali provinciali e' devoluto alla cognizione del nuovo Collegio centrale, restando sospeso fino alla costituzione di esso il termine per appellare.

3. La costituzione e l'insediamento del nuovo Collegio centrale e dei Collegi provinciali devono aver luogo entro il 31 dicembre 1926.

4. I magistrati della Corte di cassazione che fanno parte dell'attuale Collegio centrale arbitrale, pur avendo cessato dal servizio attivo per collocamento a riposo, possono essere confermati nella carica pel primo quadriennio dalla costituzione del nuovo Collegio centrale arbitrale.

Art. 41

1. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il presidente dell'Opera determina quali delle prestazioni periodiche che l'Istituto si trovi di aver assunte con impegno continuativo debbano essere mantenute. Nello stesso termine, il presidente procede alla revisione dei contratti d'affitto a miglioria con diritto d'acquisto e puo' esigerne la modificazione quando risulti che nel tempo in cui fu stipulato mancavano le condizioni per addivenire al contratto, ovvero esista una differenza notevole tra la condizione del fondo e la situazione del mercato odierno.

2. In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera puo' dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato gia' pagato.

3. Ogni controversia e' devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Art. 42

1. Il nuovo regolamento per il personale dell'Opera stabilira' che i contratti d'impiego sono a tempo indeterminato, secondo le norme della legge vigente sul contratto d'impiego privato e la disposizione avra' effetto anche per i contratti a termine in corso all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

2. Il regolamento per il personale stabilira' le norme per la liquidazione delle eventuali indennita' di licenziamento.

3. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

4. Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.