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Sez. 3 - , Sentenza n. 17663 del 02/07/2019 (Rv. 654675 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Espropriazione presso terzi regolata dalla l. n. 228 del 2012 e successive modifiche – Modalità di proposizione dell'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c. – Ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c. – Necessità – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654675-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)