diritto.io

Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Testo in vigore al

Art. 46 Vani accessori, i delle abitazioni

1. I vani aventi destinazione ordinaria accessoria, dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.

2. Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al dispegno dei vani principali batrine, bagni, dispense, ripostiglio veranda, ingresso, corridoio e simili nonche' quelli che pur non restando strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne integrano la funzione (soffitte, cantine bucatai,spanditori, stalle granai, porcili, pollai e simili).

3. Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale e nell'uso ordinario dell'unita' immobiliare, hanno superficie minore, di quella minima, prestabillita in ogni zona censurata per ciascuna categoria.

4. La cucina e' considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purche' sia fornita degli impianti relativa alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categroria e classe cui appartiene l'unita' immobiliare.

5. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

Art. 47 Vani ragguagliati

1. Si computano per piu' di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria, per ciascuna categoria e classe.

2. Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

Art. 48 Misura della consistenza a metro cubo

1. Per la misura della consistenza delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili), di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza, si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unita' immobiliare.

Art. 49 Misura della consistenza a metro quadrato

1. Per la misura della consistenza delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unita' immobiliare.

Art. 50 Locali accessori dei negozi e delle botteghe

1. La consistenza complessiva delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttivita' di reddito rispetto al locale principale.

Art. 51 Computo delle dipendenze

1. E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unita' immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

Art. 52 Arrotondamento della consistenza

1. La consistenza delle unita' immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento uinitario di misura assunto rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato.

Art. 53 Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare

1. La consistenza catastale non si accerta per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8.

2. Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costitutivi.

Art. 54 Esecuzione dell'accertamento

1. L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unita' immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.

Art. 55 Preavviso della visita sopraluogo

1. L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprieta' private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.

2. Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da piu' possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi e' valido anche nei confronti degli altri.

Art. 56 Compilazione della scheda per la dichiarazione

1. Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla, e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unita' immobiliare urbana dichiarata:

  1. a) ubicazione (Provincia, Comune, localita', via, numero civico, scala, piano, numero interno);

  2. b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);

  3. c) cognome, nome e paternita' di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprieta' o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unita' immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovra' inoltre indicarsi il Comune di residenza;

  4. d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfitensi e simili);

  5. e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole di musei e simili; numero di piani e super ficie utile in metri quadrati se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati della tettoie, se trattasi di unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddetto senza radicali trasformazioni);

  6. f) aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unita' immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unita' immobiliari;

  7. g) servizi dei quali l'unita' immobiliare e' dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);

  8. h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unita' immobiliare.
    Quando l'unita' immobiliare all'atto della dichiarazione non e' tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (slitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);

  9. i) il canone annuo di fitto se l'unita' immobiliare e' data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;

  10. l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unita' immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;

  11. m) cognome, nome, paternita' e residenza del dichiarante.

Art. 57 Modalita' esecutive delle planimetrie

1. Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati.

2. E' tollerato l'uso delle scale 1: 100, ovvero 1: 50.

3. Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

4. Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) numero della scheda con la quale l'unita' immobiliare e' stata dichiarata;

  2. b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unita' immobiliare e' situata;

  3. c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, puo' essere limitata alle generalita' del primo intestatario;

  4. d) altezza media di ciascun vano;

  5. e) destinazione dei locali accessori;

  6. f) piano o piani nei quali si estende l'unita' immobiliare;

  7. g) confini dell'unita' immobiliare verso le altre proprieta' e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalita' del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante;
    le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

5. La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali.

6. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 e' consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione.

7. La planimetria e' esente da tassa di bollo.

Art. 58 Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria

1. Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i propietari di unita' immobiliari urbane i quali, alla data del 1 gennaio 1939, cui saranno titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione-azione, non siano proprietari di altri immobiliari urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta, fabbricati.

Art. 59 Inaccettabilita' delle planimetrie

1. L'Amministrazione puo' dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetto alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione.

2. Della dichiarazione di non accettabilita' delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obbligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria.

3. L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilita' e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obbligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata.

Art. 60 Sanzioni per inadempienze

1. Chi non attempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione della planimetria e' punito nei modi previsti dall'art.

2. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

3. Tale disposizione non deroga al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1608, per quanto concerne l'applicazione della sopratassa.

4. E' considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.

Capo VI. Del classamento

Art. 61 Classamento e modalita' esecutive

1. Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unita' immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

2. Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

Art. 62 Destinazione ordinaria' dell'unita' immobiliare

1. La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unita' immobiliare.

Art. 63 Destinazione prevalente dell'unita' immobiliare

1. Ad una unita' immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che e' prevalente nella formazione del reddito.

Art. 64 Modifiche al quadro delle categorie e classi

1. Qualora alcune unita' immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura, indicata nell'art. 9 e seguenti.

Capo VII. Della pubblicazione

Art. 65 Pubblicazione degli atti di formazione

1. Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecilici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprieta' della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unita' immobiliari urbane.

2. Per le unita' immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

Art. 66 Sede della pubblicazione

1. La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

2. Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga piu' sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sara' ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.