Sez. 1, Sentenza n. 227 del 08/01/2013 (Rv. 624762 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE | Recesso convenzionale con preavviso - Funzione - Violazione - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di recesso dal contratto, l'obbligo del preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi; la sua violazione, peraltro, non comporta una danno in re ipsa, da risarcire a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)