Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007 (Rv. 597590 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Esposizione dei motivi di diritto - Riferimento alla giurisprudenza di legittimità - Sufficienza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Soddisfa l'obbligo di motivazione la sentenza del giudice di merito - tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dichiarando di condividerlo e di volervisi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalità risultano esposte, sia pure sinteticamente, le ragioni giuridiche della decisione. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso, ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo della rivalutazione e degli interessi dovuti sulla somma capitale da corrispondere alla debitrice a titolo di risarcimento danni da illecito extracontrattuale, aveva richiamato il principio di diritto in proposito indicato dalla sentenza delle sezioni unite n. 1712 del 17 febbraio 1995, fatto proprio dalla giurisprudenza successiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)